Art. 58.
(Riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale).

      1. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 29, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a tale minimo.
      2. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.